
A seguito delle segnalazioni di casi di peste suina nel territorio ligure e piemontese sono state emesse una Ordinanza congiunte del Ministero della Salute e del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali (Ordinanza 13 gennaio 2022) e l’Ordinanza 4/2022 della Regione Liguria.
In particolare, si riporta dall’Ordinanza Nazionale:
“Nella zona di cui al comma 1 sono altresi’ vietate la raccolta dei funghi e dei tartufi, la pesca, il trekking, il mountain biking e
le altre attivita’ che, prevedendo l’interazione diretta o indiretta con i cinghiali infetti o potenzialmente infetti, comportino un
rischio per la diffusione della malattia. Sono escluse le attivita’ connesse alla salute, alla cura degli animali detenuti e selvatici
nonche’ alla salute e cura delle piante, comprese le attivita’ selvicolturali.”
L’Ordinanza Regionale indica le attività vietate e consentite nei 36 comuni interessati,
È consentito:
Attività vietate:
Attività sospese per 30 giorni (fino al 13 febbraio 2022):
Laura Capini

A metà gennaio 2022 i possessori di account nel sistema vetinfo (banca dati apistica) come persone fisiche (da verificare se arriverà anche alle persone giuridiche e ai delegati) hanno ricevuto una mail avente oggetto: Comunicazione profilo Registro Elettronico dei Trattamenti.
La comunicazione è stata inviata in prospettiva dell’adeguamento al Regolamento UE 6/2019 di fine gennaio 2022, che obbliga tutti gli allevatori ad avere un registro elettronico dei trattamenti eseguiti, è stato quindi aggiunto un nuovo profilo all’account: quello appunto del registro dei trattamenti
Il regolamento europeo si riferisce a tutti gli allevatori, soprattutto a quelli di animali da reddito (bovini, suini, ovicaprini, pollame etc) che, allevando animali destinati al consumo umano, hanno da anni obbligo di registro cartaceo dei trattamenti, la volontà di uniformare le disposizioni per tutti i settori zootecnici, renderà obbligatorio il registro anche per gli apicoltori in autoconsumo.
Stabilisce inoltre norme per la vendita, la fabbricazione, l’importazione, l’esportazione, la fornitura, la distribuzione, il controllo e l’uso di medicinali veterinari (VMP), allo scopo di:
Per il settore apistico le Regioni, talvolte le diverse asl, hanno finora dato disposizioni non uniformi, nella maggior parte del territorio nazionale l’obbligo dei registri cartacei dei trattamenti era riservato all’apicoltura professionale e biologica.
Per allevatori che somministrano farmaci con obbligo di ricetta medica il regolamento entrerà in vigore entro i termini.
Per gli apicoltori non è possibile in quanto utilizziamo esclusivamente farmaci registrati, ma senza obbligo di prescrizione veterinaria.
Infatti la piattaforma attualmente non ha in elenco i farmaci per apicoltura.
Per il “settore apistico, in considerazione dell’utilizzo di specialità medicinali veterinarie senza obbligo di prescrizione medico-veterinaria per cui è necessario implementare ex-novo un sistema di registrazione non necessariamente vincolato alla prescrizione e dispensazione” è previsto una deroga di 6 mesi, l’obbligo partirà quindi dal 28 luglio 2022 (addendum del 25/1/2022)
Per ora l’indicazione è di mantenere i registri cartacei ove richiesto in attesa degli adeguamenti del sistema vetinfo.
Ulteriore aggiornamento da parte del IZS Venezie
Giovanna Spreafico, Laura Capini

Dal 1° luglio 2022 gennaio 2023 entrerà in vigore il Decreto Legislativo n. 116 del 03/09/2020, che rende obbligatoria l’etichettatura ambientale su tutti gli imballaggi, dispone che tutti gli imballaggi siano opportunamente etichettati secondo le modalità stabilite dalle norme tecniche UNI applicabili, per facilitarne il recupero, il riutilizzo, il riciclaggio e il conferimento in raccolta differenziata, nonché per dare una corretta informazione ai consumatori sulla destinazione finale degli imballaggi.
Il Decreto Legge n. 228 del 30 dicembre 2021, cosiddetto DL “Milleproroghe” prevede, all’art. 11, la sospensione dell’obbligo di etichettatura ambientale degli imballaggi fino al 30 giugno 2022, nonché la possibilità per gli operatori del settore di commercializzare i prodotti privi dei nuovi requisiti di etichettatura ambientale già immessi in commercio o già provvisti di etichetta al 1° luglio 2022, fino a esaurimento scorte.
La disposizione prevede, inoltre, che il Ministro della Transizione Ecologica emani un decreto per l’adozione di linee guida tecniche per la corretta etichettatura degli imballaggi.
Il D. Gls. 116/20 modifica diversi articoli del D. Lgs. 152/2006, il MiTE, con una nota del 17 maggio 2021, n. 52445, chiarisce in particolare alcuni punti sulla modifica dell’art. 219, comma 5:
– soggetti responsabili dell’obbligo di etichettatura ambientale degli imballaggi;
– imballaggi neutri, con particolare riferimento a quelli da trasporto;
– preincarti e imballi a peso variabile della distribuzione;
– imballaggi di piccole dimensioni, multilingua e di importazione;
– imballaggi destinati all’esportazione;
– ricorso al digitale.
La normativa e le linee guida del CONAI (Consorzio Nazionale Imballaggi) suggeriscono di apporre su tutti i tipi di imballaggi le seguenti informazioni minime obbligatorie:
Immagine ripresa dal sito del CONAI
Il CONAI fornisce uno strumento online (e-tichetta) che le aziende potranno utilizzare per creare autonomamente l’etichetta ambientale dei loro imballaggi, in conformità ai riferimenti normativi.
Si possono inoltre consultare le FAQ sull’etichettatura ambientale degli imballaggi.
Marina Consiglieri, Laura Capini